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Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Servizio valido per la provincia di Viterbo.
Il servizio è così strutturato:
- reperimento planimetria catastale presso Agenzia delle Entrate ufficio Catasto
- sopralluogo con rilievo diretto dell'immobile, dell'involucro edilizio e del generatore di calore
- restituzione grafica del rilievo eseguito
- Redazione dell'APE con le raccomandazioni per il miglioramento rendimento energetico
- consegna APE agli uffici preposti della Regione Lazio tramite PEC con ricezione ricevuta
- consegna copia e ricevuta al cliente



L'attestazione di prestazione energetica (APE) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
L'obbligo di allegazione è stato introdotto pena la nullità dell'atto stesso. Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. In ballo, dunque, c'è il rischio di trovarsi in mano un contratto non effettivo, inoltre:
- in caso di vendita il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3 mila euro e non superiore a 18 mila euro;
- in caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l'obbligo è invece punto con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800.
A questo si somma poi la necessità di indicare nella pubblicità di vendita o affitto l'indice di prestazione energetica: in caso di mancata indicazione nei cartelli sono previste sanzioni amministrative.
L'Attestato di Qualificazione Energetica è necessario quando si realizzano opere che modificano la prestazione energetica dell'immobile e si intende usufruire della detrazione IRPEF del 65%per riqualificazione energetica.

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